Connect with us

News

Nuova richiesta di decadenza per Lotito

Published

on

FINE LOTITO

“Non mi riferisco solo a Calciopoli o agli scandali delle scommesse, ma in generale ai cattivi insegnamenti che sono stati dati. I tifosi si sentono autorizzati a delegittimare il sistema perché vedono che il sistema è delegittimato da chi lo rappresenta. Chi fa sport deve essere senza macchia. Il danno che fanno certi dirigenti è incalcolabile”.

Come aveva chiarito lui stesso in quell’intervista del 19 marzo a “La Gazzetta dello Sport”, Giovanni Malagò non si riferiva ai fatti di Calciapoli, ma guarda caso il processo agli imputati di Calciapoli è tornato d’attualità in questi giorni, con il deposito da parte della Corte di Appello di Napoli delle motivazioni della sentenza nei confronti di 21 tra presidenti, dirigenti e arbitri che fanno parte del sistema-calcio. In quelle 203 pagine di motivazione, ci sono molte sorprese, soprattutto riguardo all’informazione che ci era stata data, ovvero che aveva emesso una sentenza di “non luogo a procedere per avvenuta prescrizione” nei confronti di alcuni imputati, tra cui Lotito. E questo “non luogo a procedere”, era stato trasformato da una certa informazione in“assoluzione” o comunque in un’uscita senza danni per il presidente della Lazio dalla bufera che nel 2006 aveva portato per un mesetto la Lazio in Serie B. Non è così, anzi…

Con quella sentenza (a pag. 167) la Corte d’Appello di Napoli ha ritenuto di confermare le condanne irrogate in primo nei confronti del dr. Claudio Lotito per i reati di concorso in associazione per delinquere al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione ( pag. 23 )  e di frode sportiva , relativamente alle gare Chievo-Lazio del 20 febbraio 2005 e Lazio-Parma del 27 febbraio 2005.  La pena, era di 1 anno e 3 mesi e 25.000 euro di multa. Lotito aveva sempre dichiarato che avrebbe rinunciato alla prescrizione, perché era innocente e voleva dimostrarlo. Non lo ha fatto e, di fatto, accettando la prescrizione ha rinunciato alla possibilità di ottenere l’assoluzione e, a fronte di una condanna di secondo grado, il reato risulta “estinto” in sede penale, ma non in sede civile. E tantomeno in sede sportiva, perché l’estinzione del reato per prescrizione cancella  soltanto l’illiceità penale di un fatto o di un atto che, però, mantiene intatta la sua eventuale illiceità sotto altri profili.

Vabbé, ma in soldoni, che cosa significa tutto questo? Significa, come ha scritto la Corte d’Appello di Napoli a pag. 196 della sentenza, che Va confermata la condanna al risarcimento del danno degli imputati ( omissis ) : Lotito Claudio ( omissis )  in favore delle Parti civili ( omissis ).FEDERAZIONEITALIANA GIOCO CALCIO “Quindi, Claudio Lotito, vice presidente della Federcalcio, dovrà risarcire in sede civile sia la Federcalcio che le altre parte civili, per “frode sportiva, per concorso in associazione a delinquere”. E con lui la Lazio (per responsabilità diretta), a dimostrazione palese che il detto “Lotito è una cosa e la Lazio un’altra”, purtroppo non regge. Neanche a livello penale e tantomeno a livello di giustizia sportiva.

Vabbé, ma cosa può comportare tutto questo? Due cose: la prima, il rischio per la Lazio di dover tirare fuori in sede civile un risarcimento di svariati milioni di euro; la seconda, l’immediata decadenza di Lotito da tutte le cariche all’interno del sistema calcio. L’art. 10 (“Prevenzione dei conflitti di interessi”) del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, stabilisce che: I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l’interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate“E vista la sentenza della Corte di Appello, con l’accettazione della prescrizione e quindi la rinuncia da parte di Lotito ad ottenere la piena assoluzione, è oramai accertata la colpevolezza dell’imputato e quindi l’obbligo al risarcimento, nei confronti della FEDERCALCIO. E quindi, è evidente il conflitto di interessi, perché Lotito sarà chiamato a risarcire una federazione nella quale ricopre la carica di vice presidente. Insomma, in pratica sarebbe chiamato a far causa a se stesso.

Per questi motivi, Federsupporter ha preso nuovamente carta e penna e ha scritto una bella lettera alla Federcalcio, girata per competenza (si parla di violazione dell’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI) anche a Malagò e alla Procura Federale. Sì, anche a Palazzi, perché il reato in questione è sportivo. Questa la parte finale della lettera di Federsupporter (scritta da Alfredo Parisi e Massimo Rossetti) che riassume tutto, compresa la quantificazione in 5 anni della sospensione di Lotito da tutte le cariche.

L’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI non prevede una sanzione specifica per la violazione dell’obbligo da esso contemplato, tuttavia, il secondo periodo della Premessa allo stesso Codice stabilisce che: “I tesserati alle Federazioni Sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società sportive, sono tenuti all’osservanza del Codice e la loro violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni “.

Ne deriva che il “ grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni” comporta, nella fattispecie, l’applicazione di quanto previsto dall’art. 1” Doveri e Obblighi generali” del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Vale a dire l’applicazione di sanzioni che, nella loro specie e misura, devono tenere conto della natura e gravità dei fatti commessi ( art. 16 “ Poteri disciplinari” del CGS). Laddove già il Codice del CONI qualifica come “ grave inadempimento”  la violazione dell’obbligo di cui all’art. 10 dello stesso Codice. Sanzioni, in aggiunta alle quali, gli Organi della Giustizia Sportiva  possono adottare, nei confronti dei responsabili delle violazioni disciplinari, prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi (lealtà, correttezza e probità).

Perciò, alla luce di tutto quanto precede, sembra alla scrivente che la sanzione disciplinare appropriata, proporzionata ed adeguata alla gravità della violazione commessa non possa essere diversa da quella della inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale, ai sensi dell’art. 19, comma 1 , lettera h, del CGS, con tutte le conseguenze di cui al successivo comma 2.  E cioè:  divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale; divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali ; divieto di accesso agli spogliatoi ed ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale estensione in ambito UEFA e FIFA; divieto di partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.

La durata dell’inibizione, considerato sempre che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 10 del Codice del CONI è qualificato come “ grave inadempimento”, dovrebbe tendere al massimo (5 anni) della durata dell’inibizione, potendo gli Organi della Giustizia sportiva disporre, altresì, la preclusione alla presenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ( art. 19, comma 3, del CGS). D’altronde, e l’osservazione appare persino ovvia e banale, non si vede come possa continuare a ricoprire e svolgere, nell’ambito della FIGC, cariche dirigenziali, federali e societarie, colui il quale è tenuto a risarcire un grave danno arrecato alla stessa FIGC.

La lettera di Federsupporter, si aggiunge a quella scritta a fine gennaio, in cui si chiedeva la“decadenza di Lotito dalle cariche societarie e federali derivante dall’applicazione dell’art. 22 bis delle NOIF a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V penale, n. 51897 del 4 luglio/30 dicembre 2013”. Ovvero, quella sul patto parasociale con Mezzaroma, sulla quale il Consiglio Federale si deve ancora esprimere. Insomma, un’altra tegola e l’ennesima conferma di quanto detto il 19 marzo da Malagò. “I tifosi si sentono autorizzati a delegittimare il sistema perché vedono che il sistema è delegittimato da chi lo rappresenta. Chi fa sport deve essere senza macchia. Il danno che fanno certi dirigenti è incalcolabile”.

STEFANO GRECO



Resta Aggiornato con il nostro Canale WhatsApp! Ricordiamo che il canale è protetto da Privacy ed il tuo numero non è visibile a nessuno!Iscriviti Subito cliccando qui sul canale di Since1900

Continua la Lettura
Advertisement

Since1900, Affiliato ufficiale di Binance

Advertisement

Ultime notizie

Classifica