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Lazio, quando parlare di acquirenti può essere reato

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“Bilancia della giustizia e logo della Lazio: parlare di acquirenti è lecito solo se la notizia è vera.”
“Bilancia della giustizia e logo della Lazio: parlare di acquirenti è lecito solo se la notizia è vera.”

Negli ultimi giorni il dibattito sull’eventuale acquisto della S.S. Lazio da parte di investitori stranieri è tornato ad accendersi. Tra voci, indiscrezioni e dichiarazioni più o meno attendibili, sui social si moltiplicano gli annunci di presunti “acquirenti pronti” o “fondi interessati”, ma pochi ricordano che la legge italiana disciplina in modo chiaro e rigoroso questo tipo di comunicazioni.

Infatti, dichiarare pubblicamente che qualcuno vuole comprare una società quotata in Borsa può costituire reato, se la notizia è falsa o se è idonea ad alterare il valore del titolo sul mercato.

Le regole di legge

Secondo l’articolo 185 del Testo Unico della Finanza (TUF), diffondere notizie false o tendenziose in grado di influenzare il prezzo delle azioni di una società quotata equivale a manipolazione di mercato, un illecito penale sanzionato severamente sia con multe che con la reclusione.

Non è necessario che la manipolazione produca un effetto concreto sul prezzo: basta che la dichiarazione sia “idonea” a provocarlo.
Questo significa che anche una semplice voce o dichiarazione pubblica, se considerata potenzialmente capace di muovere il titolo, può configurare un illecito.

Nel caso in cui l’interesse all’acquisto sia reale, la legge impone comunque obblighi di trasparenza e comunicazione.
Chi intende superare determinate soglie di partecipazione – come il 3%, 5%, 10% o 30% – deve comunicarlo alla Consob e al mercato, indicando anche gli obiettivi dell’operazione, come previsto dall’articolo 120 TUF.
Se viene superata la soglia del 30% del capitale sociale, scatta poi automaticamente l’obbligo di Offerta Pubblica di Acquisto (OPA).

Quando si configura l’illecito

Dichiarare pubblicamente un interesse reale, fondato e verificabile non è un reato.
Lo diventa solo quando la comunicazione è falsa, ambigua o strumentale, ossia quando:

  • si diffondono notizie inventate sull’esistenza di trattative o fondi interessati;
  • si lancia un messaggio capace di influenzare il prezzo delle azioni, anche solo temporaneamente;
  • si opera in modo coordinato per speculare sul titolo in Borsa;
  • si utilizzano informazioni riservate (insider trading) o si omettono verità rilevanti per il mercato.

In tutti questi casi, la condotta può rientrare nei reati di manipolazione del mercato, aggiotaggio, false comunicazioni sociali o abuso di informazioni privilegiate.

Conseguenze e responsabilità

Le sanzioni sono pesanti.
Oltre alle pene penali, che possono arrivare fino a sei anni di reclusione, sono previste anche sanzioni amministrative elevate e la sospensione dalle attività di mercato.
Le norme mirano a tutelare l’integrità del mercato finanziario, la fiducia degli investitori e la trasparenza delle informazioni su società quotate, come la Lazio.

In sostanza, dichiarare che “qualcuno vuole comprare la Lazio” non è di per sé illegale, ma diventa illecito se la notizia è falsa, manipolata o usata per speculare sul titolo.
La differenza, quindi, non sta nell’argomento ma nella veridicità e nelle intenzioni di chi parla.

Informare sì, manipolare no

In un contesto delicato come quello della Lazio, dove il titolo è quotato in Borsa e ogni parola può influenzare l’opinione pubblica e gli investitori, è fondamentale distinguere tra giornalismo e speculazione, tra opinione e manipolazione.

La trasparenza è il pilastro della legalità nei mercati: informare il pubblico con dati veri è un diritto, ma diffondere notizie inventate o ambigue è un rischio che può trasformarsi in reato.



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